Gli esercenti, alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’atto di cui all’oggetto, che gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco, ovvero i titolari di concessioni devono adeguarsi, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b)”.
Testo ed allegati sono disponibili in fondo alla pagina ed al link (sito della Regione Lazio):
https://www.regione.lazio.it/documenti/79654
Testo della LR 11 Agosto 2022 LINK: https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9446&sv=vigente
Principali novità (si riporta testualmente dal testo della norma):
Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche.
Disposizioni finanziarie)
“1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che:
1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931;
2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;
3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;
4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale;
5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;
6) interruzione dell’attività degli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;
7) fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del r.d. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all’interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.”;
“4 bis. L’Osservatorio presenta annualmente una apposita relazione informativa alla commissione consiliare competente.”;
“Art. 11 bis
(Disposizioni transitorie)