Descrizione
La Legge n. 15/2020 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura” all’art. 3 commi 1 e
2 prevede che: “I comuni e le regioni, nell’esercizio della propria autonomia, compatibilmente con
l’equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d’azione attraverso la stipulazione di patti locali
per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole,
nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d’azione e in
ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei
lettori abituali nelle aree di riferimento, per l’attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di
cui al comma 1, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici
finanziamenti”.